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	<title>Perugia Online &#187; vademecum</title>
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	<description>Scomoda, Libera, Indipendente.</description>
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		<title>Online il vademecum rivolto ai cittadini colpiti dal terremoto: ecco tutte le risposte della Protezione civile</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Perugia Online]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
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		<description><![CDATA[<p> Un vademecum completo rivolto a tutti i cittadini colpiti dal terremoto. Sono tante le domande che ogni giorno arrivano alla Protezione Civile che oggi, attraverso una nota, le ha pubblicate fornendo anche le risposte e le informazioni richieste dalla popolazione. Andiamole a leggere: Che cos’è il contributo di autonoma sistemazione? E come posso richiederlo? Il ...</p>
<p>Il post <a rel="nofollow" href="http://www.perugiaonline.net/online-il-vademecum-rivolto-ai-cittadini-colpiti-dal-terremoto-ecco-tutte-le-risposte-della-protezione-civile/">Online il vademecum rivolto ai cittadini colpiti dal terremoto: ecco tutte le risposte della Protezione civile</a> apparso prima su  <a rel="nofollow" href="http://www.perugiaonline.net">Perugia Online</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<span id="areaSingle">Regione Umbria. </span> Un vademecum completo rivolto a tutti i cittadini colpiti dal terremoto. Sono tante le domande che ogni giorno arrivano alla Protezione Civile che oggi, attraverso una nota, le ha pubblicate fornendo anche le risposte e le informazioni richieste dalla popolazione. Andiamole a leggere:</p>
<p><strong>Che cos’è il contributo di autonoma sistemazione</strong><strong>? E come posso richiederlo?</strong></p>
<p>Il contributo di autonoma sistemazione è una misura destinata alle famiglie e al singolo cittadino la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte, oppure è stata sgomberata in seguito al terremoto che, lo scorso 24 agosto, ha colpito l’Italia centrale. Il contributo è di 200 euro al mese per ogni persona che risiede nell&#8217;abitazione, fino a un massimo di 600 euro mensili. Se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il contributo è di 300 euro. Per famiglie con persone di età superiore ai 65 anni, portatrici di handicap, o disabili (con percentuale di invalidità non inferiore al 67%), è concesso un ulteriore contributo di 200 euro al mese per ognuna della persone indicate, anche oltre il limite massimo dei 600 euro previsti per nucleo familiare. Puoi richiedere il Contributo di autonoma sistemazione al Comune o al Centro operativo comunale. (<em>Questa misura è prevista dall’articolo n. 3 dell’ordinanza 388 del 26 agosto 2016</em>)</p>
<p><strong>Sono titolare di un mutuo. È prevista qualche agevolazione?</strong></p>
<p>Se sei titolare di un mutuo relativo a edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, puoi richiedere la sospensione delle rate, optando tra la sospensione dell&#8217;intera rata e quella della sola quota capitale. L’agevolazione è prevista anche per gli edifici destinati alla gestione di attività commerciali ed economiche. <em>(Questa misura è prevista dall’articolo n. 7 dell’ordinanza 388 del 26 agosto 2016</em>)</p>
<p><strong>Sono fuori casa dalla notte del terremoto. Come faccio a sospendere le utenze?</strong></p>
<p>Dal 24 agosto è automaticamente sospesa la fatturazione e il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua nelle zone colpite dal terremoto nell&#8217;Italia centrale. La misura – adottata il 25 agosto 2016 con un provvedimento di urgenza dell’&#8217;Autorità per l&#8217;energia – riguarda tutte le utenze nei Comuni dell’area epicentrale. Potrebbero seguire ulteriori provvedimenti  con la disposizione di agevolazioni tariffarie.  <em>(Delibera 474/2016/R/com approvata nel Consiglio del 25 agosto 2016)</em></p>
<p><strong>Sono previste agevolazioni in materia di tasse?</strong></p>
<p>Dal 24 agosto sono sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per tutti i contribuenti che risiedono o operano nei comuni colpiti dal terremoto. La sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto di sospensione firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze indica anche l’elenco dei comuni cui si applica la misura. Il decreto – che potrà essere integrato con successivi provvedimenti – prevede anche una data di ripresa dei versamenti (<em>20 dicembre 2016</em>).</p>
<p><strong>Sono un pensionato e mi trovo in un’area di accoglienza in seguito al terremoto. Come faccio a riscuotere l’assegno mensile?</strong></p>
<p>Se risiedi in una zona colpita dal terremoto puoi ritirare l&#8217;assegno mensile della pensione negli uffici postali mobili messi a disposizione da Poste Italiane ad Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Norcia e Visso. Gli uffici mobili, allestiti all’interno di furgoni bianchi con il logo di Poste Italiane, si trovano nelle aree di accoglienza. Per ritirare la pensione è sufficiente presentare un documento di identità valido o un documento sostitutivo rilasciato dagli uffici anagrafici attivati nei comuni colpiti dal terremoto. Non è invece obbligatorio presentare il certificato di pensione e la lettera di avviso. Puoi ritirare la pensione anche in un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.</p>
<p><strong>La mia casa è danneggiata e, dalla notte del terremoto, non ho potuto farvi ritorno. Come faccio a prendere alcuni beni?</strong></p>
<p>I Vigili del Fuoco hanno istituito postazioni mobili, nei territori colpiti dal terremoto, di riferimento per le persone che devono recuperare effetti personali all&#8217;interno di abitazioni e locali. Per recuperare i propri beni bisogna quindi contattare le UCL &#8211; Unità Comando Locale dei Vigili del Fuoco che si trovano sul posto.<br />
<em>(Abbiamo ogni giorno i contatti aggiornati delle UCL)</em></p>
<p><strong>I beni smarriti durante il terremoto possono essere recuperati?</strong></p>
<p>Gli operatori impegnati sui territori colpiti dal terremoto hanno recuperato, nel corso dei loro interventi, beni e oggetti di cittadini. Questi beni sono stati portati presso i COC &#8211; Centri operativi comunali. I cittadini possono quindi recarsi quindi presso il COC del proprio Comune e, supportati da un pubblico ufficiale, provare a recuperarli.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Verifiche</strong></p>
<p><strong>A</strong> <strong>chi devo richiedere la verifica della mia casa?</strong></p>
<p>Devi fare richiesta al tuo Comune o al Centro operativo comunale compilando il modulo allegato alle “Indicazioni operative per il censimento danni”, pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.<br />
Il modulo da compilare per le abitazioni private è il Modello IPP “Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati”.</p>
<p><strong>Una volta presentata domanda, chi svolge la verifica?</strong></p>
<p>La verifica è a cura di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) o esperti. Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti pubblici o per il personale dei centri di competenza &#8211; che non abbiano seguito i corsi &#8211; è necessario avere la qualifica di esperto e quindi aver partecipato a campagne di rilievo del danno dal 1997 per almeno tre diversi eventi, con un numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o in caso di singolo evento, aver effettuato almeno 30 giornate di sopralluoghi.</p>
<p><strong>Che cos’è la scheda Aedes?</strong></p>
<p>La scheda Aedes &#8211; utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi &#8211; è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati, per i quali si una scheda dedicata), monumentali (in particolare le chiese, per le quali esiste un altro tipo di scheda), o altri manufatti (come, ad esempio, i serbatoi), né a ponti e altre opere infrastrutturali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Informazioni per chi vuole donare</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Ho raccolto vestiti e altri generi di prima necessità e mi piacerebbe donarli a chi si trova in un’area di accoglienza per il terremoto. Come devo fare?</strong></p>
<p>Grazie per il tuo impegno e la tua disponibilità. In questa fase però il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni, i Comuni e con le Organizzazioni di volontariato, ha chiesto uno stop alle donazioni. La generosità dimostrata sinora ha permesso, infatti, di raccogliere grandissime quantità di vestiti, giocattoli, cibo e, in genere, beni di prima necessità. Al contempo l’arrivo continuo di materiali continua a impegnare molti operatori, tra cui volontari, nelle attività di verifica e smistamento di tutte queste offerte, che spesso non incontrano le specifiche esigenze della popolazione colpita.</p>
<p><strong>Faccio parte di una associazione che organizza iniziative per bambini e ho pensato che sarebbe una bella idea portare la nostra attività nelle aree di accoglienza. A chi devo rivolgermi?</strong></p>
<p>Grazie per l’attenzione dimostrata. Il Dipartimento della Protezione Civile non gestisce questo tipo di iniziative la cui valutazione è affidata direttamente alle Regioni interessate. Puoi contattarle, tramite e-mail a questi indirizzi: <a href="mailto:sismarieti@regione.lazio.it">sismarieti@regione.lazio.it</a> per il Lazio e <a href="mailto:prot.civ@regione.marche.it">prot.civ@regione.marche.it</a> per le Marche. Ti consigliamo di dettagliare bene l’iniziativa, ad esempio indicando se è un’attività a carattere gratuito o meno, il periodo di riferimento, l’area in cui si intende operare ed eventuali contatti.</p>
<p><strong>Ho una seconda casa e mi piacerebbe metterla a disposizione di una famiglia colpita dal terremoto. Come mi devo muovere?</strong></p>
<p>Ti ringraziamo per la tua volontà di aiutare. Puoi segnalare la tua disponibilità al nostro <u>Contact Center</u> che, a sua volta, trasferirà le offerte di questo tipo alla struttura di coordinamento dell’emergenza a Rieti. In caso di necessità sarai ricontattato.</p>
<p>Se la tua seconda casa, invece, si trova ad Amatrice, ti segnaliamo che il Comune ha attivato “Amatrice solidale” una iniziativa specifica per chi vuole offrire la propria seconda abitazione agli amatriciani residenti che hanno perduto la casa nel terremoto. Per dare la tua disponibilità puoi chiamare il numero 338.4996173, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Le seconde case così offerte saranno sottoposte a verifica di abitabilità con priorità rispetto a tutte le altre seconde case.</p>
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		<title>Vacanze rovinate? Ecco il vademecum per non rimanere scottati</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Perugia Online]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Ci troviamo oramai quasi al giro di boa. Siamo a mezza estate, anche se le temperature non sono poi così calde. Estate è sinonimo di vacanza, ma attenzione spesso la &#8220;fregatura&#8221; è dietro l&#8217;angolo. Per evitare brutte sorprese ci pensa l&#8217;Adoc, l&#8217;Associazione per la difesa e l&#8217;orientamento dei consumatori, a fornirci un vademecum da seguire ...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<span id="areaSingle">Regione Umbria. </span> Ci troviamo oramai quasi al giro di boa. Siamo a mezza estate, anche se le temperature non sono poi così calde. Estate è sinonimo di vacanza, ma attenzione spesso la &#8220;fregatura&#8221; è dietro l&#8217;angolo. Per evitare brutte sorprese ci pensa l&#8217;Adoc, l&#8217;Associazione per la difesa e l&#8217;orientamento dei consumatori, a fornirci un vademecum da seguire in caso di problemi estivi.</p>
<p><b>Pacchetti Vacanza</b></p>
<p>Prima di acquistare, ogni cliente ha il diritto di ricevere una copia scritta del contratto offerto, con su indicate le generalità del venditore, le caratteristiche del viaggi, il prezzo comprensivo di tasse e oneri, i termini per la revisione del prezzo, eventuali quote d’acconto e termine ultimo per il saldo, le assicurazioni comprese nel prezzo, nome e categoria strutture ricettive, termini per recessi e reclami.</p>
<p>Per quanto riguarda le <strong>eventuali modifiche al prezzo</strong>, va ricordato che sono possibili se e solo se previste dal contratto e legate a situazioni specifiche, quali: variazione costi di trasporto, carburante, tassi di cambio, diritti e/o tasse. La regola è che queste variazioni non possono essere applicate nei 20 giorni precedenti la partenza e non possono superare il 10% del prezzo originariamente pattuito.</p>
<p>Se dovesse risultare necessaria una <strong>modifica di uno o più elementi del contratto</strong>, es. la struttura ricettiva, il venditore deve immediatamente avvisare il consumatore, che potrà: accettare i cambiamenti, recedere senza penale con diritto al rimborso dell’importo versato o accettare un pacchetto alternativo. La comunicazione deve pervenire al venditore entro 2 giorni dalla comunicazione di variazione del programma.</p>
<p>In caso di <strong>disservizi o disagi</strong> il cliente deve immediatamente reclamare al momento del danno subito. Le richieste di <strong>rimborso</strong> sono possibili per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e va indirizzata al tour operator o all’agenzia, con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando tutta la documentazione utile: depliant, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze ecc. In caso di risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice di Pace. Con <strong>Fiavet </strong>e<strong> Astoi</strong> esistono accordi per la conciliazione in caso di controversia. In questo caso è possibile rivolgersi all’Adoc per ottenere maggiori informazioni.</p>
<p><strong>Danno morale</strong> – <strong>Risarcimenti:</strong> la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto (procedimento C-168/00) il diritto al risarcimento per danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa e’ in relazione a particolari circostanze (ad esempio un viaggio di nozze). La richiesta segue la stessa procedura prevista per i rimborsi. E’ preferibile optare per un tour operator italiano, eventuali richieste di risarcimento sono più facilmente gestibili in questo caso. Se le prenotazioni sono fatte on line è bene controllare che la sede dell’operatore turistico sia in Italia.</p>
<p><strong>Tutele in volo</strong></p>
<p><strong>Perdita bagaglio</strong> – nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, equivalenti a circa 1.164 euro, mentre nel caso in cui i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dai passeggeri. Innanzitutto occorre presentare una denuncia di smarrimento presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto di arrivo, dove vi verrà fatto compilare l’apposito modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). Se il bagaglio non vi viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi, inoltrate una richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale avete viaggiato.</p>
<p>Se vi viene riconsegnato in ritardo, inviate ad ogni modo una richiesta di risarcimento delle eventuali spese sostenute per il bagaglio riconsegnato in ritardo. Tale richiesta fa fatta entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna del bagaglio.</p>
<p>Nell’uno e nell’altro caso bisogna predisporre e allegare la seguente documentazione:</p>
<p>&#8211; codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;</p>
<p>&#8211; originale del PIR rilasciato in aeroporto;</p>
<p>&#8211; originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;</p>
<p>&#8211; elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;</p>
<p>&#8211; elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;</p>
<p>&#8211; originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;</p>
<p>&#8211; indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero;</p>
<p>&#8211; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Se invece il vostro bagaglio risulta danneggiato la richiesta di risarcimento va presentata</strong>:</p>
<p>&#8211; entro 7 giorni dalla data di apertura del P.I.R. in caso di danneggiamento e manomissione evidente;</p>
<p>&#8211; entro 7 giorni dalla data di riconsegna in caso danneggiamento o manomissione occulta.</p>
<p>Questa la documentazione che dovete predisporre:</p>
<p>&#8211; codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;</p>
<p>&#8211; originale del PIR rilasciato in aeroporto;</p>
<p>&#8211; originale del talloncino di identificazione del bagaglio;</p>
<p>&#8211; elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni;</p>
<p>&#8211; indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero.</p>
<p><strong>La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo:</strong></p>
<p>&#8211; un difetto inerente al bagaglio stesso;</p>
<p>&#8211; che la compagnia medesima dimostri che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.</p>
<p><strong>Il risarcimento si limita ai danni materiali</strong>, mentre sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza). In caso di ritardata consegna o perdita del bagaglio saranno in particolare risarciti gli acquisti per beni di prima necessità (in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio), allegando gli originali degli scontrini o ricevute fiscali.</p>
<p>Per quanto riguarda l’entità del risarcimento occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (la maggior parte) e quelle che invece non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa 1.164 € per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nel secondo l’entità del risarcimento è limitata a 17 DSP, pari a circa 19 € per kg di bagaglio trasportato. In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta “dichiarazione di valore” e previo pagamento di un’apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.</p>
<p>Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.</p>
<p><strong>L’Adoc ricorda che per ogni disservizio e/o disagio subito è possibile rivolgersi</strong></p>
<p><strong>al P.I.T. Pronto Intervento Turista</strong></p>
<p><strong>oppure a SOS turista Adoc Umbria 3356975877</strong></p>
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