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	<title>Perugia Online &#187; L&#8217;angolo del legale</title>
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		<title>Estorsione: definiamola</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 10:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Marica Gasparrini - marica023@hotmail.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo del legale]]></category>
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				<content:encoded><![CDATA[<span id="areaSingle">Regione Umbria. </span> Collocata sistematicamente nei delitti contro il patrimonio, commessi mediante violenza alle cose o alle persone, l&#8217;estorsione rientra nel novero dei reati che animano maggiormente l&#8217;opinione pubblica. Sotto un profilo squisitamente definitorio, a norma dell&#8217;articolo 629 del codice penale si tratta del delitto commesso da chi, con violenza o minaccia, costringa uno o più soggetti a fare o a non fare qualche atto al fine di trarne un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è quella della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da mille a 4 mila euro. Nella sua forma aggravata, invece, la pena è quella della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da 5 a 15 mila euro. Per i non addetti ai lavori, si tratta di un tipico reato commesso con la cooperazione della vittima, carpita con la forza. La disposizione di legge sanziona un comportamento plurioffensivo poiché, ad essere lesi, risultano sia il patrimonio, sia la libertà di autodeterminazione della vittima del reato. Quest&#8217;ultima coincide con il titolare del potere giuridico di disporre dei beni o dei diritti.</p>
<p>L&#8217;estorsione presuppone, poi, un comportamento violento, tale da porre il soggetto passivo nella condizione di dover accettare la richiesta estorsiva per non subire un male maggiore, quello per cui è stato minacciato. Tuttavia, la coercizione della vittima è relativa perché in essa residua comunque un minimo di capacità di autodeterminazione, coartata dall&#8217;agente, al fine di far compiere un atto dispositivo (dare, fare, non fare). Detto altrimenti: il potere di autodeterminazione della vittima non è del tutto annullato ma limitato in maniera considerevole. Il soggetto passivo si trova quindi di fronte ad una spiacevole alternativa: far conseguire all&#8217;autore del reato il vantaggio ingiusto o subire il danno di cui è stato minacciato. Per fare degli esempi: Alberto Gilardino, Adriano Leite Ribeiro, Barbara Berlusconi, Francesco Coco sono solo alcuni dei nomi che la Giustizia ha associato al reato di estorsione nonché al noto, quanto controverso, personaggio Fabrizio Corona. Fra questi, un posto di primo ordine va riservato all&#8217;ex della Juventus David Trezeguet. Come molti di voi ricorderanno, in quel caso, il fotografo Fabrizio Corona venne condannato per aver preteso dal calciatore francese 25 mila euro per non pubblicare delle foto che lo ritraevano in dolce compagnia di una donna che non era la moglie.</p>
<p>L&#8217;estorsione viene poi utilizzata dalle organizzazioni criminali per controllare il territorio ed acquisire ingenti capitali. La pretesa da parte di Cosa Nostra del versamento di una percentuale o di una parte dell&#8217;incasso, dei guadagni o di una quota fissa dei proventi, da parte di esercenti di attività commerciali ed imprenditoriali, in cambio di una supposta &#8220;protezione&#8221; dell&#8217;attività, altro non è che una forma di estorsione. Nel linguaggio comune viene definita “pizzo”. Si pensi, infine, agli innumerevoli casi di concussione di cui si sente discutere. Anche la concussione, allorché ricorra l&#8217;abuso della pubblica qualità, altro non è che una forma di estorsione qualificata dall&#8217;essere commessa da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. E&#8217; bene ricordare che, fuori di questi casi, è possibile che ciascuno di noi divenga vittima di una condotta estorsiva. Infatti, anche il comportamento intimidatorio del datore di lavoro, che stabilisca con i propri dipendenti retribuzioni non adeguate alle ore di lavoro prestate, può integrare gli elementi dell&#8217;estorsione. Per questo è molto importante ricordare alle vittime la possibilità di sporgere personalmente denuncia alla competente Autorità, nonché di costituirsi parte civile nel processo penale contro gli autori del reato. Inoltre, il nostro Paese sostiene ed incoraggia chi decide di opporsi al racket. Sono state infatti adottate normativamente delle disposizioni basate sul principio del risarcimento per chi abbia subito danni a causa di attività estorsive, per aver scelto di collaborare al fine di annientare il racket o non pagare più il “pizzo”.</p>
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		<title>Mobbing</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 06:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Marica Gasparrini - marica023@hotmail.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo del legale]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Spesso confuso con il bullismo, questo tipo di violenza è molto più subdola e sofisticata. L&#8217;espressione mobbing deriva dal verbo to mob che letteralmente significa aggredire, assalire tumultuosamente. L&#8217;odierna psicologia del lavoro utilizza questo termine al fine di indicare una condizione di conflittualità persistente all&#8217;interno del luogo di lavoro, ove gli attacchi reiterati hanno la finalità ...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[Spesso confuso con il bullismo, questo tipo di violenza è molto più subdola e sofisticata. L&#8217;espressione mobbing deriva dal verbo to mob che letteralmente significa aggredire, assalire tumultuosamente. L&#8217;odierna psicologia del lavoro utilizza questo termine al fine di indicare una condizione di conflittualità persistente all&#8217;interno del luogo di lavoro, ove gli attacchi reiterati hanno la finalità di danneggiare la vittima sotto più profili: salute, professionalità, reputazione.</p>
<p>La definizione più accreditata qualifica il mobbing come un&#8217;azione (o una serie di azioni) che si ripetono nel tempo, compiute da uno o più mobber per danneggiare qualcuno, che prende il nome di mobbizzato. Tale condotta ha sempre uno scopo preciso: il soggetto passivo della stessa viene intenzionalmente aggredito attraverso una strategia comportamentale finalizzata alla sua distruzione psicologica e professionale.</p>
<p>Trattandosi di un concetto mutuato da altre esperienze giuridiche, si registra una profonda confusione terminologica in materia. Più precisamente va sottolineato che il mobbing non si identifica né con il nonnismo militare né, tanto meno, con il bullismo studentesco. Quest&#8217;ultime forme di aggressione consistono, infatti, in atti di violenza o minaccia fisica. Il mobbing, al contrario, si caratterizza per comportamenti subdoli ed assai sofisticati. Si tendono ad escludere nel concetto di mobbing, inoltre, i conflitti meramente transitori. E&#8217; importante che il lavoratore conosca tali distinzioni terminologiche al fine di valutare correttamente la situazione in cui può trovarsi coinvolto.<br />
Soggetti attivi possono essere i colleghi, il datore di lavoro, i vertici dirigenziali, o più raramente i subalterni. Esistono quindi varie forme di mobbing.</p>
<p>Un dato significativo, e credo d&#8217;interesse per il lettore, risiede nel fatto che tra i comportamenti vessatori riconducibili al mobbing, vi è anche la molestia sessuale. Sovente è molto difficile distinguere i due fenomeni, malgrado fra gli stessi corrano delle differenze fondamentali. Al contrario del mobbing, la violenza sessuale può consistere anche in un solo atto. Il molestatore ha nei confronti della vittima un chiaro intento libidinoso, mentre il mobber tende ad emarginare. Detto altrimenti: la molestia sessuale ha la finalità di avvicinare la vittima, il mobbing di allontanarla. Ciò che accomuna le due condotte è, tuttavia, l&#8217;atteggiamento psicologico dell&#8217;autore, che rende la linea di demarcazione sottile. Per fare un esempio, negli ambienti di lavoro tipicamente maschili, vi possono essere dei comportamenti in cui il contenuto sessuale è marginale e si caratterizza per essere non il fine, bensì lo strumento per la molestia.</p>
<p>Si pensi al caso della collega donna costretta a subire un linguaggio volgare o pieno di doppi sensi. Tali singoli episodi potranno essere ricondotti nell&#8217;ambito del mobbing in quanto l&#8217;intento degli autori non è tanto la provocazione sessuale ma, piuttosto, l&#8217;ermarginazione.<br />
A causa della diffusione crescente del fenomeno, negli ultimi anni, molti Paesi hanno iniziato ad affrontarlo. In Italia il dibattito è molto acceso ed una prima risposta normativa è stata data a livello da alcune regioni italiane, con le loro leggi. Molti non sapranno che fra queste vi rientra anche l&#8217;Umbria.</p>
<p><strong>Come difendersi dal mobbing?</strong></p>
<p>In prima battuta, ai fini di richiesta risarcimento danni da mobbing, il lavoratore può rivologersi a delle strutture di supporto. Raramente la vittima ha infatti la lucidità per affrontare da sola la situazione. E&#8217; quindi molto importante chiedere aiuto e raccogliere quante più informazioni possibili e prove del comportamento mobbizzante. Inoltre, vi sono sportelli mobbing presenti in quasi tutte le città. Se poi la condotta del mobber è suscettibile di assumere rilevanza penale o ha provocato una vera e propria malattia, fisica o psichica, è possibile denunciare l&#8217;accaduto alle competenti Autorità.In sede civile è invece possibile chiedere di essere risarciti per i danni subiti. In ogni caso il consiglio è quello di ricordare alle vittime che non sono sole e che tramite professionisti esperti possono avere l&#8217;opportunità di porre fine al comportamento vessatorio e tutelare i propri diritti.</p>
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		<title>&#8220;Trasgressore sarà Lei!&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Marica Gasparrini - marica023@hotmail.com]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>In questo periodo si sente molto parlare di rottamazione dei ruoli, come se questa fosse l&#8217;unica strada percorribile dal contribuente per ridurre il debito verso l&#8217;Erario. Niente di più errato. Il diritto dell&#8217;Agente della Riscossione di procedere ad esecuzione è infatti molto esteso ma non illimitato, in quanto anche le cartelle esattoriali possono presentare profili ...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[In questo periodo si sente molto parlare di rottamazione dei ruoli, come se questa fosse l&#8217;unica strada percorribile dal contribuente per ridurre il debito verso l&#8217;Erario. Niente di più errato. Il diritto dell&#8217;Agente della Riscossione di procedere ad esecuzione è infatti molto esteso ma non illimitato, in quanto anche le cartelle esattoriali possono presentare profili di invalidità. Quest&#8217;ultimi, se fatti valere ritualmente in giudizio, possono determinare la nullità della cartella e – nella migliore delle ipotesi – anche la prescrizione del diritto fatto valere nei confronti del contribuente. Per i “profani”, la cartella di pagamento è un atto inviato da Equitalia Spa, società incaricata della riscossione dei tributi, al fine di comunicare al contribuente l&#8217;avvenuta iscrizione a ruolo di un debito vantato nei suoi confronti da un Ente impositore. Molti ritengono di poter impugnare la cartella solo in caso di vizi sostanziali della stessa. Al contrario, anche l&#8217;Agente della Riscossione deve rispettare la normativa dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione. Pertanto, se Equitalia ha omesso la notifica dell&#8217;atto o questa non è regolare, vi è la possibilità che la cartella sia nulla.</p>
<p>A titolo esemplificativo… La cartella esattoriale è nulla se manca o non è stata apposta regolarmente la relata di notifica; se difetta uno dei requisiti essenziali; se non è indicata la data della notifica; se la cartella è stata notificata da soggetto non abilitato; se è stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario senza che la notifica si sia perfezionata o in caso di affissione presso la Casa Comunale. Inoltre può accadere che l&#8217;Agente della Riscossione abbia omesso del tutto la notifica della cartella e che, per l&#8217;effetto, questa sia inesistente.</p>
<p>Cosa fare in questo caso? Per evitare che Equitalia Spa proceda comunque ad esecuzione esattoriale, ad esempio con la notifica di un atto di pignoramento, il contribuente potrà recarsi presso un Ufficio dell&#8217;Agente della Riscossione e richiedere il cosiddetto Estratto di ruolo, al fine di conoscere l&#8217;ammontare della complessiva posizione debitoria, iscritta a ruolo, nei confronti dell&#8217;Erario. L&#8217;estratto di ruolo è infatti un documento sintetico rilasciato dall&#8217;esattore contenente gli estremi della cartella esattoriale. Una volta ottenuto tale documento il contribuente potrà, tramite legale, valutare se vi sono stati profili di criticità e/o nullità nell&#8217;invio delle cartelle. Ciò potrebbe comportare una conseguenza di non poco conto atteso che, se non vi è stata una valida notifica, è possibile ridurre se non addirittura azzerare il debito nei confronti dell&#8217;Ente impositore.</p>
<p>In conclusione. Prima di attivare la procedura di rottamazione dei ruoli, accertatevi del debito certificato dalle cartelle in vostro possesso poiché, in difetto della notifica delle stesse, anche i relativi diritti potrebbero essere prescritti.</p>
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