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	<title>Perugia Online &#187; Alessandro D&#8217;Ingecco</title>
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		<title>Novità in materia di detrazioni delle spese di ristrutturazione edilizia</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro D'Ingecco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo del commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>In questa occasione credo sia di particolare interesse analizzare e fornire alcune informazioni introdotte in materia di detrazioni dal reddito inerenti le spese di ristrutturazione edilizia, con particolare attenzione alle disposizioni sugli interventi antisismici contenuti nella Legge di Bilancio per l’anno 2017. Premesso che l’articolo16 bis del Tuir disciplina la detrazione fiscale delle spese per ...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<span id="areaSingle">Regione Umbria. </span> In questa occasione credo sia di particolare interesse analizzare e fornire alcune informazioni introdotte in materia di detrazioni dal reddito inerenti le spese di ristrutturazione edilizia, con particolare attenzione alle disposizioni sugli interventi antisismici contenuti nella Legge di Bilancio per l’anno 2017. Premesso che l’articolo16 bis del Tuir disciplina la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia, con la manovra finanziaria per l’anno 2017 è stata prevista la proroga fino al 31/12/2017 delle detrazioni collegate a tali interventi confermando, parimenti, la percentuale del 50% su un importo massimo di 96 mila euro. Inoltre, sono state prorogate le detrazioni del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (bonus mobili).</p>
<p>Pertanto, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.</p>
<p>A chi spetta l’agevolazione</p>
<p>L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.</p>
<p>I contribuenti ammessi alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione possono essere così individuati:</p>
<ul>
<li>proprietari o nudi proprietari;</li>
<li>titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);</li>
<li>locatari o comodatari;</li>
<li>soci di cooperative divise e indivise;</li>
<li>imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;</li>
<li>soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.</li>
</ul>
<p>Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.</p>
<p>Quali sono le spese ammesse alla detrazione</p>
<p>Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:</p>
<ul>
<li>le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;</li>
<li>le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;</li>
<li>le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 &#8211; ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);</li>
<li>le spese per l’acquisto dei materiali;</li>
<li>il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti e le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;</li>
<li>l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;</li>
<li>gli oneri di urbanizzazione;</li>
<li>gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).</li>
</ul>
<p>Novità in materia di interventi antisismici e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica riguardanti le abitazioni e costruzioni adibite ad attività produttive.</p>
<p>La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto delle detrazioni Irpef per :</p>
<ul>
<li>interventi antisismici e ed esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica anche per le zone a basso rischio terremoto;</li>
<li>possibilità di usufruire della detrazione in 5 anni e percentuale di detrazione fino all’80% per lavori che permettono il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.</li>
</ul>
<p>Pertanto, per gli interventi effettuati a partire dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, l’aliquota base sarà pari al 50%, ma potrà addirittura arrivare fino all’80%. In particolare:</p>
<ul>
<li>qualora dall’effettuazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione d’imposta spetterà nella misura del 70% delle spese sostenute e calcolata in ogni caso su un importo massimo di 96 mila euro per ciascun anno;</li>
<li>il passaggio invece a due classi di rischio sismico inferiore sarà ulteriormente premiato con una previsione agevolativa dell’80% dell’onere sostenuto.</li>
</ul>
<p>La detrazione può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che:</p>
<ul>
<li>le spese siano rimaste a loro carico;</li>
<li>posseggano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo;</li>
<li>l’intervento sia effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttiva;</li>
<li>l’immobile si trovi in zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2).</li>
</ul>
<p>L’agevolazione riguarderà anche gli edifici rientranti nella zona 3, anche se non adibite ad abitazione principale. Se, invece, gli interventi di cui sopra riguarderanno le parti comuni di edifici condominiali, la detrazione opera:</p>
<ul>
<li>nella misura del 75% qualora gli stessi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;</li>
<li>dell’85% in caso di miglioramenti antisismici ancora più efficaci, ossia che si traducano in una classificazione dell’immobile oggetto di lavori a due classi di rischio sismico inferiore.</li>
</ul>
<p>Infine, a partire dal 2017 per gli stessi condomini è prevista, in alternativa alla detrazione, la cessione del credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati con possibilità di ulteriore cessione per gli stessi; si precisa comunque che il credito non può essere ceduto a banche e ad intermediari finanziari.</p>
<p>Dott. Alessandro D’Ingecco</p>
<p>alessandro@studiodingecco.com</p>
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		<title>Rottamazione ruoli</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro D'Ingecco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo del commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>La data del 31 marzo 2017 deve essere presa come riferimento per molti contribuenti che si trovano in una situazione di debito nei confronti di Equitalia. Infatti, con il decreto legge numero 193/2016 del 22 ottobre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie generale &#8211; numero 249 del 24 ottobre 2016), poi convertito nella legge ...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[La data del 31 marzo 2017 deve essere presa come riferimento per molti contribuenti che si trovano in una situazione di debito nei confronti di Equitalia. Infatti, con il decreto legge numero 193/2016 del 22 ottobre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie generale &#8211; numero 249 del 24 ottobre 2016), poi convertito nella legge 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale &#8211; n.282 del 2 dicembre 2016), all&#8217;articolo 6 è stata introdotta la procedura definita &#8220;Rottamazione ruoli&#8221;.</p>
<p>Con tale disposizione, tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare di tale agevolazione, attraverso lo stralcio delle sanzioni e degli interessi esposti in cartella.<br />
Nello specifico è utile fornire le prime indicazioni di massima, considerando che dovranno essere valutate le varie posizioni caso per caso.</p>
<p>Come fare?<br />
I contribuenti dovranno presentare la modulistica apposita, Modello DA1, entro il 31 marzo 2017. Equitalia risponderà entro il 31 maggio 2017.<br />
Cosa inserire?<br />
I debiti verso Equitalia contenuti in iscrizioni a ruolo o affidamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2016 (anche in relazione ad avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps). Rientrano nella sanatoria tutte le tipologie di entrate iscritte a ruolo, con le sole eccezioni tassativamente indicate nella norma di legge 193/2016. Si tratta in particolare di:<br />
&#8211; dazi, accise e Iva all&#8217;importazione;<br />
&#8211; recuperi degli aiuti di Stato;<br />
&#8211; somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;<br />
&#8211; sanzioni penali;<br />
&#8211; sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a violazioni contributive.</p>
<p>Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. È prevista anche la rottamazione dei ruoli in contenzioso: in questo caso, con la presentazione della domanda, il contribuente si assume l&#8217;impegno a rinunciare ai giudizi in corso, di qualsiasi natura sia il contenzioso: tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.</p>
<p>Cosa pagare?<br />
Chi aderisce deve pagare l&#8217;importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Se il contribuente sta già pagando a rate, molto probabilmente aderendo alla sanatoria, potrebbe aver già saldato quanto dovuto ad Equitalia.<br />
Quando pagare?<br />
Si potrà versare le somme a debito in un&#8217;unica rata o con una dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione:<br />
&#8211; le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute;<br />
&#8211; le restanti due pari al 30%;<br />
&#8211; per l&#8217;anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;<br />
&#8211; per l&#8217;anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.<br />
Le modalità di pagamento concesse saranno tre:<br />
&#8211; i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;<br />
&#8211; domiciliazione bancaria;<br />
&#8211; direttamente allo sportello Equitalia.<br />
Ricordarsi&#8230;<br />
Basterà anche un solo giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate perché si ripristini l&#8217;importo del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, e riprendano le azioni di recupero di Equitalia.<br />
Inoltre, il debito residuo non potrà più essere rateizzato.</p>
<p>Alessandro D&#8217;Ingecco<br />
Dottore Commercialista &#8211; Revisore Contabile<br />
alessandro@studiodingecco.com</p>
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		<title>Dalla competenza alla cassa: cosa cambia e per chi</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro D'Ingecco]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Una importante novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017; in particolare, soprattutto, per i contribuenti in contabilità semplificata. Infatti, tale categoria di contribuenti verrà tassata dal primo gennaio 2017 secondo il cosiddetto criterio di cassa e non più secondo il cosiddetto criterio di competenza. Quali sono le differenze tra i due ...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[Una importante novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017; in particolare, soprattutto, per i contribuenti in contabilità semplificata. Infatti, tale categoria di contribuenti verrà tassata dal primo gennaio 2017 secondo il cosiddetto criterio di cassa e non più secondo il cosiddetto criterio di competenza.<br />
Quali sono le differenze tra i due principi? Cercando di usare termini molto semplici e diretti, in queste poche righe si proverà ad illustrare le differenze fra i due criteri e, allo stesso tempo, fornire quale indicazione per rendere più lineare tale passaggio.</p>
<p><strong>A chi è rivolto</strong><br />
• Persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);<br />
• Società di persone;<br />
• Enti non commerciali che, oltre all&#8217;attività istituzionale principale, esercitano un&#8217;attività commerciale non prevalente;<br />
• Trust, se esercitano un&#8217;attività commerciale non prevalente</p>
<p>che adotteranno dal primo gennaio 2017 il cosiddetto criterio di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del cosiddetto principio di competenza. Va ribadito che tutti i contribuenti in contabilità semplificata saranno costretti ad adottare detto regime di tassazione. Si tratta quindi di un obbligo se si opta per la contabilità semplificata e non di una scelta, naturalmente avendone i requisiti.</p>
<p><strong>Quali requisiti saranno richiesti</strong><br />
Le categorie sopra descritte, nell&#8217;anno precedente dovranno aver conseguito ricavi/fatturato (al netto dell&#8217;IVA) pari a:<br />
• € 400.000 per attività di prestazione di servizi;<br />
• € 700.000 per l&#8217;esercizio di altre attività.</p>
<p><strong>Quali regole ai fini fiscali</strong><br />
Come accennato in precedenza cambieranno drasticamente le regole per il pagamento delle imposte passando dal principio di competenza &#8211; in cui il reddito viene calcolato indipendentemente dall&#8217;incasso o pagamento ma basandosi sull&#8217;insorgere dell&#8217;operazione &#8211; al principio di cassa, per il quale il fattore determinante sarà il momento dell&#8217;incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile.</p>
<p>Particolare attenzione, infine, andrà prestata nei confronti delle rimanenze finali; infatti, dal reddito del periodo d&#8217;imposta in cui si applicano le nuove disposizioni, quindi 2017 (Unico 2018), verrà sottratto l&#8217;importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell&#8217;esercizio precedente. Pertanto, nell&#8217;anno 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell&#8217;esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza.</p>
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