martedì, 22 ottobre 2024 Ultimo aggiornamento il 21 ottobre 2024 alle ore 10:08

Rottamazione ruoli

Cos'è e come funziona.

 
Rottamazione ruoli
La data del 31 marzo 2017 deve essere presa come riferimento per molti contribuenti che si trovano in una situazione di debito nei confronti di Equitalia. Infatti, con il decreto legge numero 193/2016 del 22 ottobre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – numero 249 del 24 ottobre 2016), poi convertito nella legge 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.282 del 2 dicembre 2016), all’articolo 6 è stata introdotta la procedura definita “Rottamazione ruoli”.

Con tale disposizione, tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare di tale agevolazione, attraverso lo stralcio delle sanzioni e degli interessi esposti in cartella.
Nello specifico è utile fornire le prime indicazioni di massima, considerando che dovranno essere valutate le varie posizioni caso per caso.

Come fare?
I contribuenti dovranno presentare la modulistica apposita, Modello DA1, entro il 31 marzo 2017. Equitalia risponderà entro il 31 maggio 2017.
Cosa inserire?
I debiti verso Equitalia contenuti in iscrizioni a ruolo o affidamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2016 (anche in relazione ad avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps). Rientrano nella sanatoria tutte le tipologie di entrate iscritte a ruolo, con le sole eccezioni tassativamente indicate nella norma di legge 193/2016. Si tratta in particolare di:
– dazi, accise e Iva all’importazione;
– recuperi degli aiuti di Stato;
– somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
– sanzioni penali;
– sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a violazioni contributive.

Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. È prevista anche la rottamazione dei ruoli in contenzioso: in questo caso, con la presentazione della domanda, il contribuente si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso, di qualsiasi natura sia il contenzioso: tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

Cosa pagare?
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Se il contribuente sta già pagando a rate, molto probabilmente aderendo alla sanatoria, potrebbe aver già saldato quanto dovuto ad Equitalia.
Quando pagare?
Si potrà versare le somme a debito in un’unica rata o con una dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione:
– le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute;
– le restanti due pari al 30%;
– per l’anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
– per l’anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Le modalità di pagamento concesse saranno tre:
– i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;
– domiciliazione bancaria;
– direttamente allo sportello Equitalia.
Ricordarsi…
Basterà anche un solo giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate perché si ripristini l’importo del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, e riprendano le azioni di recupero di Equitalia.
Inoltre, il debito residuo non potrà più essere rateizzato.

Alessandro D’Ingecco
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
alessandro@studiodingecco.com

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