Il parere – “Considerato che ad oggi – si legge nel documento presentato da Camicia – da fonti Ministeriali, non esisterebbe una legge che preveda le installazioni dei Speed –Check vuoti”, il consigliere ricorda come il Prefetto di Bergamo, Camillo Andreana, aveva chiesto un parere specifico al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla classificazione e sulle possibilità di utilizzo degli speed-check. In quel parere (il numero 4295 del 2012) si può leggere: «I manufatti in oggetto (gli speed-check, ndr ) non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo codice della strada e dal connesso regolamento di attuazione – scrive il direttore generale del ministero Sergio Dondolini -. Dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione».
Gli impianti a norma – C’è di più, continua Camicia “L’articolo 60 della legge 120 del 29 luglio 2010 rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità. Poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione della legge del 2010. l’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sarebbero riconducibili ad alcuna delle fattispecie, previste dal regolamento vigente. Il Ministero ritenne, quindi che gli speed-check non erano né un impianto tecnologico, né un cartello segnaletico, quindi non inquadrabili in alcun modo. Tant’è che, prosegue il parere, «l’unico impiego consentito è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità (ad esempio gli autovelox, ndr) di tipo approvato», e quindi con una pattuglia di polizia presente e ben visibile sul posto,come già la prefettura aveva chiarito.
Le colonnine arancioni – Uno spiraglio resta. Il Ministero usa infatti un «probabilmente» quando spiega che gli speed-check non saranno inclusi, per legge, nell’elenco degli strumenti per la misurazione della velocità. Ma resta un problema di fondo, che è essenzialmente di trasparenza: le colonnine arancioni hanno senso, secondo il parere governativo, solo quando contengono un autovelox che fa scattare le multe. Non possono essere considerati mera segnaletica e né essere utilizzati come deterrente, facendo credere all’automobilista che contengono qualcosa anche quando non è così; Preso atto che contrariamente il parere del Ministero, a Perugia solo dopo sette anni, il Comando della Polizia Urbana, finalmente coinvolta nell’iniziativa, al fine di regolarizzare l’iniziativa del suo collega, provvedeva a sottoporre l’autovelox in dotazione a modifiche, e solo dopo aver ottenuto la certificazione di collaudo avrebbe iniziato, dopo sette anni a rendere operative le colonnine arancioni, che nel frattempo si erano anche deteriorate, o tolte come quella a San Marco.
Il danno – Tutto ciò premesso, si chiede alla Procura della Corte dei Conti, nel caso lo ritenesse opportuno, verificare quanto sopra descritto, in quanto i Spedd Check sarebbero stati acquistati, dal Dirigente, come semplice deterrente, pur sapendo che il ministero non approva quell’utilizzo, e pertanto che l’acquisto possa configurarsi come un danno erariale, anche in considerazione del fatto che il Comune di Perugia, da anni ha seri problemi di bilancio.
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