Le nuove norme – Secondo quanto stabilito dall’articolo 23-ter del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), le Regioni dovevano obbligatoriamente adeguare la propria legislazione alle nuove norme entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore (il termine è già decorso). Le norme prevedevano quanto segue: costituisce mutamento “rilevante” della destinazione d’uso di un immobile di un’unità immobiliare solo l’utilizzo che comporti il passaggio da una ad altra delle categorie funzionali “residenziale”, “turistico-ricettiva”, “produttiva e direzionale”, “commerciale” e “rurale”; il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. La norma ha altresì disposto che, scaduti i 90 giorni, questi principi avrebbero avuto diretta applicazione.
Le Regioni – Le autonomie che hanno tempestivamente risposto a questi nuovi principi nazionali sono state, come detto, soltanto tre. La Liguria è intervenuta con la legge4i/20i4, la Toscana ha ottemperato con la legge sul governo del territorio (Lr 65/2014) e la Regione Umbria recentemente ha approvato la legge 1/2015. Altre autonomie, come ad esempio, l’Emilia Romagna, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate in relazione agli effetti della disciplina nazionale, sono invece intervenute con semplici note interpretative.
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