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Spacciatore perugino sorpreso sul fatto e trovato con hashish e cocaina: nonostante la modica quantità, viene comunque arrestato

Redazione Perugia Online

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Perugia Online nasce nel gennaio 2014. Racconta fatti e notizie inerenti la vita del capoluogo e del suo territorio, cercando di orientare il lettore da una prospettiva "dietro" la notizia, per trovare un senso a ci? che a volte, senso, sembra non averlo.

Superato l'"empasse” del nuovo comma "5°" del testo unico antidroga: "modica quantita’" non implica necessariamente "lieve entità" del fatto. Nell'abitazione dell'uomo rinvenuta anche “marijuana”, quasi pronta per la produzione di circa 870 dosi.

 
Spacciatore perugino sorpreso sul fatto e trovato con hashish e cocaina: nonostante la modica quantità, viene comunque arrestato
Perugia. Nei giorni scorsi, la polizia di Perugia ha portato a termine un’operazione antidroga uguale a tante altre, conclusasi con l’arresto in flagranza di uno spacciatore, in questo caso perugino, di sostanze stupefacenti particolarmente attivo nella zona di “Colombella”, ma la particolarità di questa attività, come si vedrà nel dettaglio, risiede in una nuova interpretazione, più restrittiva da parte degli operanti, della nuova formulazione della legge “antidroga”, apparentemente ben più favorevole per lo spacciatore  in presenza di determinate circostanze, e soprattutto nel riconoscimento di tale nuova interpretazione da parte dell’Autorità Giudiziaria giudicante. Veniamo ai fatti.

Nella mattinata dello scorso 9 gennaio, nel corso di un articolato servizio volto al contrasto del traffico e dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in zona “Colombella”, svolto da un dispositivo congiunto composto da uomini di questa squadra mobile, del commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello e del gruppo cinofili della guardia di finanza di Perugia e coordinato da Marco Chiacchiera, gli agenti hanno individuato, osservato e pedinato un giovane tossicodipendente, già noto per i suoi trascorsi nel mondo dello spaccio locale, successivamente sottoposto a  controllo e perquisizione.

L’uomo esperiva un vano e goffo tentativo di eludere il controllo e soprattutto di disfarsi della “roba” appena acquistata, gettandola dal finestrino mentre gli agenti si avvicinavano al suo veicolo: sorpreso nel compimento di tale inutile gesto, veniva trovato in possesso di un determinato quantitativo di “hashish”, pari a circa 35 grammi. A seguito di una successiva ricostruzione investigativa, nel giro di poco tempo, i poliziotti hanno individuato il suo possibile “fornitore”, si sono appostati nei pressi della sua abitazione, hanno atteso che uscisse di casa, probabilmente per effettuare un’altra “consegna”, e lo hanno fermato, identificato e perquisito.

Ben occultata all’interno dell’autoveicolo a lui in uso, è stata rinvenuta una scatola metallica contenente una polvere bianca, consistente in “cocaina” per grammi 0.8, ed all’interno dell’abitazione dello spacciatore perugino, successivamente sottoposta ad un’accurata perquisizione, è stato trovato un bilancino di precisione e nel ripostiglio, in piena fase di “essiccazione”, un intero arbusto con fiori, del peso complessivo di circa grammi 200, poi accertato essere “marijuana”, quasi pronta per la produzione di circa, secondo la Polizia Scientifica di Perugia, ben 870 singole dosi.

Ciò posto, Mirco Giappichini, perugino del 1969, è stato immediatamente ammanettato e sottoposto ad arresto “obbligatorio” in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Vale la pena di fare la seguente riflessione, che dimostra come la nuova formulazione della normativa antidroga può essere interpretata ai fini di una maggiore efficacia. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 146 della fine del 2013, volto alla “riduzione controllata della popolazione carceraria”, è stata apportata una significativa modifica all’art. 73 del Testo Unico Antidroga, introducendo una nuova “fattispecie” di reato al comma 5°, prima considerata una semplice circostanza attenuante. Il nuovo comma 5°, che si riferisce agli episodi di spaccio considerati “di lieve entità”, non consente infatti l’arresto “obbligatorio”  in flagranza di reato, e difficilmente la custodia cautelare in carcere.

Ciò premesso, si è portati a ritenere che “lieve entità” del fatto sia sinonimo di “modica quantità” della sostanza detenuta o ceduta, ed altrettanto erroneamente si ritiene che si riferisca alle sole droghe cosiddette “leggere”, e invece è stato dimostrato che non è proprio così. Il giudicante, infatti, in sede di udienza di convalida dell’arresto, dovendo dare una prima qualificazione giuridica del fatto, ha riconosciuto che gli agenti hanno operato “correttamente” l’arresto a carico di Giappichini secondo la fattispecie ben più “severa” dell’art. 73, quella prevista dal comma 1°, che consente appunto l’arresto “obbligatorio”, la misura cautelare e la successiva pena della reclusione fino a 20 anni.

Tale interpretazione più “aspra” per l’arrestato, se da una parte sorprende considerando le modeste quantità di droga rinvenute, dall’altra sembra opportuna e ragionevole in quanto si basa sull’evidenza della condotta dell’indagato: le modalità di detenzione dello stupefacente, una certa professionalità addirittura nella loro “produzione” presso il proprio domicilio, nonché la continuità nell’attività di spaccio, sono chiari indizi di una condotta che va punita severamente, anche se vengono rinvenute piccole dosi. Più semplicemente, non sempre “modica quantità” equivale a fatto di “lieve entità”.

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