Regione Umbria. L’opposizione presenta due ordini del giorno rivolti uno al Comune e uno al Parlamento, dopo il rifiuto di Romizi di trascrivere il matrimonio di Stefano e Antonio contratto all’estero.
Tommaso Bori, Sara Bistocchi, Diego Mencaroni ed Emanuela Mori non ci stanno a vedere Perugia indietreggiare rispetto a una tradizione che la vuole come città traino sui diritti civili: “Vedere Perugia su queste posizioni è uno dei più grandi dispiaceri per me che sono perugino – dice Stefano Bucaioni di Omphalos -. Questa è una città aperta e tollerante, sempre avanti sui temi dei diritti civili, sia sul registro delle coppie di fatto, che sul piano delle regole contro discriminazioni inserite nello statuto regionale. Vedere che in questi ultimi anni il clima è cambiato e c’è una amministrazione comunale che non risponde e prende decisioni contrarie alla maturità dei nostri cittadini tenendo conto soltanto di quella dei cattolici quelli cattolici è un duro colpo”. “Noi – continua Bucaioni – stiamo procedendo come avevamo indicato facendo ricorso al tribunale civile. Crediamo sia nostro diritto tenuto anche conto del fatto che altri tribunali hanno sentenziato. Ci fa piacere oggi registrare le richieste avanzate dal Pd e che quindi non passi sotto banco il segnale dato dal sindaco, ma si ritorni sul tema sviluppando un dibattito. Il sindaco dica onestamente se è dalla parte dei dritti oppure no”. La minoranza spiega il perchè del riconoscimento delle coppie gay: “il Parlamento Europeo ha chiesto più volte agli Stati dell’Unione di rimuovere ‘gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni. Oltre al Parlamento la minoranza si appella alle decisioni della Corte europea: Le coppie omosessuali rientrano a pieno titolo nella nozione giuridica di “famiglia” (sentenza Schalk and Kopf), estensione pienamente recepita nella giurisprudenza italiana in particolare dalla Cassazione sentenza n. 601/13. La Corte ribadisce – scrivono ancora – che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione”. Quanto alla Carta europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza) spiegano: “Afferma che ‘Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio’. La distinzione del diritto di sposarsi dal diritto di costituire una famiglia definisce in modo chiaro il diritto ad essere considerati famiglia anche al di fuori dell’istituto del matrimonio. La stessa Carta di Nizza – aggiungono -, recepita all’interno del Trattato costituzionale europeo già approvato dal Parlamento italiano, afferma all’art.21 il contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta motivata da orientamento sessuale». Quindi ricordano i Paesi europei dove è vigente l’estensione dei diritti, in parte o del tutto, delle tutele derivanti dai matrimoni: “Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca, Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Germania, Finlandia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Estonia. In Europa occidentale l’Italia è rimasta fra i pochi Stati (insieme a Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Grecia) a non prevedere alcun riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso”. Quindi, spiegano: “Considerato che numerosi Comuni italiani, tra cui il Comune di Perugia, già dagli anni’90, hanno dato vita a Registri delle Unioni civili o rilasciano Attestati di costituzione di famiglia basata sui vincoli affettivi come risposta alla crescente richiesta di tutela da parte delle coppie di conviventi di fatto, soprattutto sulla spinta delle coppie gay e lesbiche a cui è ad oggi negato il diritto al riconoscimento giuridico della loro relazione, impegnano il sindaco a mettere in campo tutte la azioni politiche ed istituzionali per chiedere al Parlamento di rispondere al più presto all’invito rivoltogli dalla Corte Costituzionale, approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale». Oltre a «promuovere iniziative di inclusione dirette a tutte le famiglie, comprese quelle omogenitoriali, rispettose dei diritti e dei doveri per ciascuna di esse”. Per quanto riguarda i matrimoni omosessuali celebrati all’estero i consiglieri sottolineano come questi abbiano validità nei Paesi di residenza se riconosciuti nei Paesi dove celebrati. Rispetto quindi al ruolo dell’ufficiale dello stato civile richiamano alla sentenza del tribunale di Grosseto che ha confermato che la trascrizione di un matrimonio celebrato all’estero anche fra persone dello stesso sesso è un onere formale che non comporta nessuna valutazione nel merito da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile. Quindi spiegano che negli ultimi mesi si sono succedute numerose sentenze di tribunali ordinari e amministrativi (da ultimo, Corte d’Appello di Napoli, sent. 13.3.2015; Tribunale di Grosseto, decreto 17.2.2015; TAR Lazio, sent. 9.3.2015 che dichiara illegittimo il provvedimento prefettizio di annullamento della trascrizione del matrimonio) che confermano la necessità di riconoscere a persone sposate all’estero il loro vincolo di coniugio e i diritti-doveri che ne discendono anche in Italia. Già in altri Comuni – aggiungono -, tra i quali Fano, Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Empoli, Reggio Emilia, Sesto Fiorentino, Udine, Piombino, Palermo, Siracusa e Grosseto, i sindaci hanno emanato specifiche direttive che permettono agli ufficiali di stato civile di procedere alla trascrizione dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. Spiegano infine che «nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.Non è previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizione di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio ‘tempus regit actum’. Quindi impegnano il sindaco a emanare una apposita Direttiva con la quale dispone che il Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Perugia e, per esso, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell’archivio di cui all’art. 10 DPR 396/2000, su richiesta degli interessati, previo scrutinio della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso.
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