Pacchetti Vacanza
Prima di acquistare, ogni cliente ha il diritto di ricevere una copia scritta del contratto offerto, con su indicate le generalità del venditore, le caratteristiche del viaggi, il prezzo comprensivo di tasse e oneri, i termini per la revisione del prezzo, eventuali quote d’acconto e termine ultimo per il saldo, le assicurazioni comprese nel prezzo, nome e categoria strutture ricettive, termini per recessi e reclami.
Per quanto riguarda le eventuali modifiche al prezzo, va ricordato che sono possibili se e solo se previste dal contratto e legate a situazioni specifiche, quali: variazione costi di trasporto, carburante, tassi di cambio, diritti e/o tasse. La regola è che queste variazioni non possono essere applicate nei 20 giorni precedenti la partenza e non possono superare il 10% del prezzo originariamente pattuito.
Se dovesse risultare necessaria una modifica di uno o più elementi del contratto, es. la struttura ricettiva, il venditore deve immediatamente avvisare il consumatore, che potrà: accettare i cambiamenti, recedere senza penale con diritto al rimborso dell’importo versato o accettare un pacchetto alternativo. La comunicazione deve pervenire al venditore entro 2 giorni dalla comunicazione di variazione del programma.
In caso di disservizi o disagi il cliente deve immediatamente reclamare al momento del danno subito. Le richieste di rimborso sono possibili per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e va indirizzata al tour operator o all’agenzia, con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando tutta la documentazione utile: depliant, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze ecc. In caso di risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice di Pace. Con Fiavet e Astoi esistono accordi per la conciliazione in caso di controversia. In questo caso è possibile rivolgersi all’Adoc per ottenere maggiori informazioni.
Danno morale – Risarcimenti: la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto (procedimento C-168/00) il diritto al risarcimento per danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa e’ in relazione a particolari circostanze (ad esempio un viaggio di nozze). La richiesta segue la stessa procedura prevista per i rimborsi. E’ preferibile optare per un tour operator italiano, eventuali richieste di risarcimento sono più facilmente gestibili in questo caso. Se le prenotazioni sono fatte on line è bene controllare che la sede dell’operatore turistico sia in Italia.
Tutele in volo
Perdita bagaglio – nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, equivalenti a circa 1.164 euro, mentre nel caso in cui i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dai passeggeri. Innanzitutto occorre presentare una denuncia di smarrimento presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto di arrivo, dove vi verrà fatto compilare l’apposito modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). Se il bagaglio non vi viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi, inoltrate una richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale avete viaggiato.
Se vi viene riconsegnato in ritardo, inviate ad ogni modo una richiesta di risarcimento delle eventuali spese sostenute per il bagaglio riconsegnato in ritardo. Tale richiesta fa fatta entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna del bagaglio.
Nell’uno e nell’altro caso bisogna predisporre e allegare la seguente documentazione:
– codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
– originale del PIR rilasciato in aeroporto;
– originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
– elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
– elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
– originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
– indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero;
– se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).
Se invece il vostro bagaglio risulta danneggiato la richiesta di risarcimento va presentata:
– entro 7 giorni dalla data di apertura del P.I.R. in caso di danneggiamento e manomissione evidente;
– entro 7 giorni dalla data di riconsegna in caso danneggiamento o manomissione occulta.
Questa la documentazione che dovete predisporre:
– codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
– originale del PIR rilasciato in aeroporto;
– originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
– elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni;
– indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero.
La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo:
– un difetto inerente al bagaglio stesso;
– che la compagnia medesima dimostri che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.
Il risarcimento si limita ai danni materiali, mentre sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza). In caso di ritardata consegna o perdita del bagaglio saranno in particolare risarciti gli acquisti per beni di prima necessità (in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio), allegando gli originali degli scontrini o ricevute fiscali.
Per quanto riguarda l’entità del risarcimento occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (la maggior parte) e quelle che invece non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa 1.164 € per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nel secondo l’entità del risarcimento è limitata a 17 DSP, pari a circa 19 € per kg di bagaglio trasportato. In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta “dichiarazione di valore” e previo pagamento di un’apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.
L’Adoc ricorda che per ogni disservizio e/o disagio subito è possibile rivolgersi
al P.I.T. Pronto Intervento Turista
oppure a SOS turista Adoc Umbria 3356975877
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