I requisiti contestati Nello specifico, i requisiti di sbarramento a carattere sia economico che tecnico- professionale sono in primis aver maturato un’esperienza di almeno un anno nel settore, nel triennio antecedente il bando, con un guadagno non inferiore a 50.000 euro, (“così si escludono dalla partecipazione molti giovani professionisti”). Altro punto è legato agli ampi margini di discrezionalità che l’amministrazione si è riservata nella individuazione dei punteggi: relativamente alla relazione tecnica e all’organizzazione del lavoro, e ripartizione dei compiti tra i professionisti. “Ma né nel bando né nel disciplinare – fa notare il consigliere – si specifica quale criterio oggettivo verrà applicato nell’assegnazione del punteggio. Inoltre, il bando non è stato adeguatamente pubblicizzato, poiché il solo inserimento nel portale del Comune non è conforme alle esigenze di trasparenza e pubblicità di una procedura pubblica, che richiede invece l’inerimento in Gazzetta ufficiale”.
Poca chiarezza Altro profilo di illegittimità, secondo il M5S, riguarda la commistione tra requisiti soggettivi di ammissione e criteri oggettivi di valutazione. Al riguardo, il disciplinare di gara sottopone a valutazione l’offerta tecnica sotto il profilo dei “Servizi e competenze del gruppo”, attribuendo un massimo di n. 25 punti agli “incarichi e servizi ulteriori oltre quelli previsti per l’accesso e riferiti all’ultimo triennio, con particolare riguardo al servizio prestato presso enti locali e regioni”. Secondo la maggioritaria giurisprudenza amministrativa, “l’esperienza pregressa” rientra tra i requisiti soggettivi di ammissione alla gara, ciò in quanto riflette le caratteristiche astratte dell’organizzazione imprenditoriale e non può essere elevata a elemento di valutazione della qualità dell’offerta tecnica e dell’organizzazione dell’imprenditore, espressivi della capacità dell’operatore economico di eseguire quel determinato contratto. Secondo la tradizionale distinzione, i requisiti soggettivi (tra cui appunto la pregressa esperienza), espressivi della generale capacità dell’imprenditore di eseguire contratti, non possono essere suscettibili di assegnazione di punteggio tecnico ma devono operare unicamente in sede di selezione dei concorrenti, come criteri di ammissione.
Di qui l’illegittimità della previsione del disciplinare di gara che attribuisce un punteggio alla pregressa esperienza maturata presso regioni, enti locali o privati. La richiesta di attivazione della commissione controllo e garanzia ha la finalità di verificare la legittimità della procedura seguita e l’accertamento della eventuale responsabilità amministrativa dei funzionari e dei Dirigenti degli uffici coinvolti.
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